Se la pec finisce nello spam la notifica si considera perfezionata

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Pec in spam: la notifica si considera andata a buon fine quando il ricevente non impiega la ordinaria diligenza. Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17968/2021.

La vicenda

Una nota società assicurativa dopo aver chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo dal Tribunale di Bologna, provvedeva alla notifica dello stesso alla parte debitrice a mezzo pec, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge n. 53 del 1994.

Una volta divenuto esecutivo il decreto, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., il ricorrente notificava anche l’atto di precetto. 

Con atto di citazione, la società ingiunta proponeva opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c., la quale oltre a contestare l’esistenza del credito, deduceva di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, per caso fortuito o forza maggiore.

Tali circostanze legittimavano pertanto l’impugnazione tardiva e ciò in quanto la mail pec di notifica del ricorso del decreto monitorio era finita nella cartella della “posta indesiderata” della casella di posta elettronica certificata dell’opponente ingiunto ed era stata eliminata dall’impiegata preposta, senza apertura e lettura della busta, per timore di danni al sistema informatico aziendale.

Il Tribunale di Bologna dichiarava inammissibile l’opposizione tardiva. 

Secondo il Tribunale, infatti, la notificazione effettuata dalla società opposta possedeva i requisiti di validità previsti dal citato art. 3 bis, con la conseguenza che si doveva considerare perfezionata per il destinatario nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna

Sottolineava inoltre il difetto dei presupposti della mancata conoscenza incolpevole, per caso fortuito o forza maggiore, non ricorrendo l’ipotesi di circostanza “assolutamente ostativa e meramente oggettiva, avulsa dalla volontà umana”, atteso che l’elemento determinante era rappresentato dalla scelta volontaria della persona preposta, di cestinare la PEC per evitare un presunto rischio per il sistema informatico.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna e veniva così adita la Suprema Corte.

La decisione della Corte di Cassazione

Tra i motivi del ricorso emerge il secondo, con la quale la ricorrente deduce la violazione degli art. 647 e 650 c.p.c.

In particolare, la società ribadiva che i giudici di 2° grado non avevano considerato che l’addetta alla ricezione della pec, già a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico della ricorrente, era stata costretta ad eliminare la notificazione via pec del decreto ingiuntivo non opposto, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione. 

Tale inevitabilità della scelta dell’addetta alla ricezione pec integrava gli estremi di quella forza maggiore che avrebbe consentito di giustificare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.

La Cassazione non accoglie la censura, atteso che l’argomentazione non consente di giustificare l’omesso controllo della posta qualificata da parte dell’addetta alla ricezione, in presenza di una determinata PEC, smistata dal sistema interno fra la posta elettronica indesiderata e contrassegnata come spam.

In particolare: “I programmi di posta elettronica non sono in grado di individuare, con esattezza, i messaggi da qualificarsi come spam, e pertanto rientra nella diligenza ordinaria dell’addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario.”

La Suprema Corte rileva come le suddette cautele siano note a chi opera professionalmente quale recettore dei messaggi di posta elettronica, strumento di notificazione telematica che ormai appartiene al know how di ogni operatore commerciale – e per lui, dei suoi ausiliari – stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici.

A tal fine, conformemente a quanto statuito in precedenti pronunce, afferma che il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”.

Gli obblighi del soggetto abilitato esterno

Già la sentenza n. 3965 del 2020 richiamava l’art. 20 il d.m. 44/2011(“regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. B2, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24“), che disciplina i “requisiti della casella di pec del soggetto abilitato esterno”.

Nello specifico, su tale soggetto – qui da intendersi il difensore della parte privata – incombono una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.

E’ tenuto, a tal fine:

  1. a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati; 
  2. a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia;
  3. a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che “deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche individuate nel decreto;
  4. a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione”

Conclusione

Con la sentenza del 23 giugno 2021, n. 17968, la sezione terza civile della Corte di Cassazione, rigetta il ricorso ritenendo non invocabile il caso fortuito o la forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art.650 c.p.c.

Il ricevente avrebbe infatti potuto adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio pec nel cestino, una volta classificato dal computer come spam.

Nel caso di specie, se il soggetto abilitato avesse osservato quanto disposto dal d.m. 44/2011, avrebbe potuto isolare la mail ritenuta sospetta e porla in cd. quarantena ovvero di eseguire la scansione manuale del file in questione, azionando il prescritto “software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio”.

Da non trascurare poi il fatto che il messaggio era espressamente riferito alla Legge n. 53 del 1994 (sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati), la cui rilevanza è senz’altro nota a chi per professione può essere destinatario di una comunicazione a mezzo pec.

Alla luce di queste considerazioni, quando la notifica a mezzo pec finisce nella posta indesiderata può comunque considerarsi valida, laddove l’addetto alla apertura della posta abbia omesso di adottare tutte le misure necessarie per la regolare ricezione della posta elettronica.

VP

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