Separazione per tradimento online: flirtare in chat costituisce addebito

Read 5 min
La violazione dell’obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c. sussiste anche se il tradimento si è realizzato tramite chat.
Navigare su internet in cerca di relazioni, iscriversi ad una dating app e chattare con l’amante conosciuto online, anche se non si è consumato un rapporto carnale, è pur sempre tradimento.
E se non bastasse, quando la relazione adulterina seppur virtuale è causa della fine della relazione coniugale, al traditore potrà essere addebitata la separazione.

E’ di questo avviso la Corte di Cassazione, che nella ordinanza n. 9384 del 16.04.2018 –  pronuncia faro per i Giudici che si troveranno a trattare situazioni analoghe in materia di separazione e divorzio ha chiarito la questione sorta tra due coniugi bolognesi.

Nel caso di specie il fedifrago, dopo aver ammesso di aver intrattenuto compromettenti conversazioni via internet con altre donne,  implorava il perdono della moglie asserendo, a sua difesa, di non aver avuto alcun incontro reale con queste, tantomeno un coinvolgimento fisico.

La moglie tradita non ci stava, se ne andava di casa e chiedeva persino l’addebito della separazione.

La frequentazione di chat e siti incontri integra la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, poiché come chiarito dagli ermellini: “… costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.

Il traditore, dal canto suo, lamentava pregresse tensioni nella coppia che avrebbero contribuito dapprima ad un allontanamento affettivo e poi alla rottura coniugale definitiva, sfociata nel desiderio di nuove “amicizie amorose”.

Insomma riteneva che la mancanza di affetto in casa potesse in qualche modo legittimare la ricerca di compagnie femminili altrove, anche solo per sesso virtuale.

Inoltre accusava la moglie di essere la vera responsabile della separazione per aver abbandonato il tetto coniugale.

La Suprema Corte aveva escluso la violazione dell’obbligo di coabitazione della moglie, dedotta dal marito, giustificandone l’allontanamento in quanto dipeso dalla scoperta delle relazioni extraconiugali che il marito intratteneva via etere.

Difatti, quando sussiste un giustificato motivo alla base di un comportamento astrattamente lesivo dei doveri che nascono dal matrimonio non si può parlare di addebito della separazione.

Ci si interroga se una condotta realizzata in rete possa essere equiparata ad una compiuta nel mondo reale. Tralasciando l’etica ed i ragionamenti di pancia, occorre sottolineare che il digitale non è escluso dalla punibilità tipica dei fatti reali, invero molte condotte se realizzate con un strumento informatico sono punite dal codice penale con pene addirittura più severe.

Per citarne qualche esempio: il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., lo strumento informatico (internet) viene equiparato per la sua diffusività al mezzo stampa; il reato di atti persecutori cd. stalking ex art. 612 –bis c.p.

La questione della separazione per tradimento virtuale sulle app di incontro è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza.

Il concetto di adulterio si è evoluto nel tempo. Non è più considerato come un diritto sul corpo, quale obbligo di astensione da rapporti sessuali con altri partners al di fuori del matrimonio. La visione attuale è più estesa e certamente più complessa, tanto da comprenderne anche la sfera spirituale dell’individuo.

Il vincolo matrimoniale consiste a tutti gli effetti in un contratto che implica diritti e doveri (fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione).

Quando uno dei due coniugi viola uno di questi doveri, nel caso di specie quello di fedeltà reciproca, l’altro può domandare che la separazione venga addebitata al fedifrago, attribuendogli la responsabilità di avere contribuito alla frattura dell’unione.

Naturalmente, per ottenere l’addebito, il coniuge vittima deve provare che sussista il cd. “nesso di causalità” ovvero che il tradimento, anche se occasionale, rappresenta il fattore scatenante che ha fatto insorgere la crisi e ha reso intollerabile la convivenza coniugale.

In altre parole, l’addebito altro non è che una dichiarazione di responsabilità, e come tale comporta delle conseguenze.

Il coniuge colpevole del fallimento del connubio perderà il diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.); perderà la qualità di erede, non potrà infatti rivendicare diritti successori in caso di decesso del coniuge a seguito della separazione; non gli spetterà infine alcun diritto in materia previdenziale (es. pensione di reversibilità).

Inoltre, chi ha subito la separazione potrà persino chiedere un risarcimento del danno subito (ex art. 2043 c.c.). Questa ipotesi nella pratica non si verifica di frequente.

La violazione dei doveri fa venire meno dei diritti: questa è la regola. Tuttavia, qualora il coniuge individuato come responsabile, a seguito della separazione, versi in stato di bisogno avrà comunque diritto ad un assegno alimentare e se tale circostanza eccezionale permane anche dopo la morte del coniuge incolpevole, avrà altresì diritto a un assegno successorio ed alle prestazioni previdenziali.

Vi è di più. Con l’ordinanza (n. 1136/20) del 20 gennaio 2020 la VI sezione Civile della Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che se la relazione con estranei dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà, la separazione può essere addebitata al coniuge traditore, se lesiva della dignità e dell’onore dell’altro, anche se non si sostanzi in adulterio.

Tornando al caso trattato in questa sede, anche una relazione platonica potrà comportare la richiesta di addebito della colpa per il venire meno del legame affettivo, tuttavia tale responsabilità dovrà essere provata dal coniuge tradito.

Dimostrare una relazione via internet non è per niente facile, in primo luogo per il tenore della conversazione che non dovrà essere semplicemente amichevole  e, secondo poi, per ragioni legate al rischio di violazione della privacy del coniuge, seppur fedifrago.  

Ciò che facciamo in rete si ripercuote nella vita vera, ogni nostro comportamento online può avere delle conseguenze, anche penali.

Il tradimento che si consuma tramite social network o app di incontro può essere equiparato ad un adulterio reale e consumato quando esso rappresenta la causa della crisi matrimoniale, ovvero abbia contribuito a compromettere la fiducia tipica tra i coniugi provocandone la separazione.

Flirtare in chat può costare caro, anche le scappatelle virtuali potranno giustificare l’addebito in una separazione, perché per tradire basta il pensiero, il coinvolgimento psicologico dal quale scaturisce la rottura definitiva di una relazione matrimoniale. Infedele è anche chi chatta online.

VP

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *