Si configura il reato di diffamazione aggravata a mezzo facebook anche se non vengono menzionati il nome e cognome della persona offesa, qualora dalle parole impiegate è possibile identificare il destinatario delle offese.

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Si configura il reato di diffamazione aggravata a mezzo facebook anche se non vengono menzionati il nome e cognome della persona offesa, qualora dalle parole impiegate è possibile identificare il destinatario delle offese.
La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 34831/2020 sul reato di diffamazione aggravata compiuta a mezzo pec, soffermandosi sulla scriminante del diritto di critica e sulla valutazione del requisito della continenza.
Con la sentenza n. 26868/2020 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna del tifoso che, su Facebook, incita alla violenza contro un calciatore accusandolo di aver venduto delle partite, per i reati di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. e di istigazione a delinquere ex art. 414 c.p.
Creare e utilizzare un falso profilo Facebook utilizzando l’immagine di un’altra persona, anche se caricaturale, integra il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22049/2020.
Chi crea e diffonde fake news può commettere un reato. Scopriamo quale.
Pubblicare commenti offensivi su un blog integra il reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. Un blogger milanese, è stato recentemente condannato dalla Corte di Appello del capoluogo lombardo per aver pubblicato alcuni messaggi denigratori sul proprio sito web. Tale sentenza veniva confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. …