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L’iscrizione a siti di incontri non é di per sé sufficiente a determinare l’addebito della separazione

Con la sentenza n. 16822 del 24 maggio 2022, la Corte di Cassazione statuisce che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. E’ necessaria, in ogni caso, la prova dell’efficienza causale del comportamento addebitato al coniuge sulla crisi matrimoniale.

Separazione per tradimento online: flirtare in chat costituisce addebito

Il tradimento che si consuma tramite social network o app di incontro può essere equiparato ad un adulterio reale e consumato quando esso rappresenta la causa della crisi matrimoniale, ovvero abbia contribuito a compromettere la fiducia tipica tra i coniugi provocandone la separazione.