Truffa contrattuale online: é configurabile l’aggravante della minorata difesa?

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La Corte di Cassazione si trova ancora una volta ad affrontare il tema dell’applicabilità dell’aggravante della minorata difesa ex art. 61, n.5, c.p. nell’ambito della truffa realizzata nella vendita online e, con la sentenza n. 2902 del 26 gennaio 2022, ribadisce la natura “circostanziale” di tale delitto quando viene consumato attraverso trattative a distanza su piattaforme telematiche.

Il fatto

La Corte di appello di Ancona confermava la responsabilità del ricorrente in relazione ad una serie di truffe consumate attraverso l’offerta in vendita di beni su piattaforme web.

La Corte non riteneva sussistente l’aggravante della minorata difesa tenuto conto della naturanon circostanziale”, ma “costitutiva” del reato di truffa della contrattazione telematica.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Ancona che deduceva che l’aggravante della minorata difesa avrebbe dovuto essere riconosciuta dato che le contrattazioni online pongono l’offeso in una condizione di difesa minorata, in ragione:

  • della distanza fra i contraenti;
  • dell’impossibilità di poter effettuare controlli sui beni offerti in vendita; e
  • della facilità con cui il venditore può schermare la sua identità.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 2902/2022 accoglie il ricorso del PM.

Il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, rileva che: “non è in dubbio la natura circostanziare della consumazione della truffa attraverso la effettuazione di trattative a distanza su piattaforme telematiche.”

Invero, la truffa contrattuale ove agita su piattaforme web si profila come “circostanziale” dalle particolari modalità con cui si esprime la condotta fraudolenta caratterizzata sia dalla distanza fra venditore ed acquirente, che dall’offerta virtuale del bene, che viene venduto senza essere controllato.

Secondo gli ermellini, tali modalità di attuazione della compravendita si inquadrano come circostanziali e non come costitutive della truffa contrattuale che può essere agita anche mediante artifici e raggiri posti in essere attraverso il contatto personale.

Ciò chiarito, ribadita la natura circostanziale – quindi esterna ed ulteriore rispetto alla condotta descritta nella fattispecie base – della vendita attuata attraverso l’offerta telematica, deve essere valutata in concreto per verificare se tale modalità integri l’aggravante della minorata difesa.

L’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità ritiene che: “Sussiste l’aggravante della minorata difesa, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello in cui invece si trova l’agente determina la posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente.

E’ di tutta evidenza che debba escludersi l’applicabilità di tale aggravante laddove il primo contatto fra venditore e acquirente sia venuto sulla piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici, incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare e poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente online, in tal caso non ricorre la costante distanza fra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore.

Nella vicenda in esame la Corte di appello non riconosceva, erroneamente, la natura circostanziale alle modalità della condotta contestata – ossia la vendita per via telematica – arrestando il giudizio prima della valutazione della sussistenza in concreto della situazione di minorata difesa.

Conclusione 

Ai sensi dell’art. 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è aggravata con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da euro 309 a 1.549 laddove, come stabilisce il 2° comma dell’art. 640 c.p., al n. 2.bis, il fatto sia commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5.

Tale ultima previsione prevede la circostanza aggravante della cd. “minorata difesa” applicabile quando l’autore del reato abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età della vittima, tali da ostacolare la sua pubblica o privata difesa.

Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sin dal 2016, la circostanza aggravante della minorata difesa è ammessa anche per il reato di truffa contrattuale online.

Secondo la Suprema Corte si configura truffa aggravata nella vendita conclusa online allorché l’alienante, incassando il prezzo ed omettendo la consegna del bene, si avvantaggia di una posizione privilegiata data dall’impossibilità per il compratore non solo di visionare anticipatamente il bene ma anche quella di risalire alla identità del venditore.

La distanza intercorrente tra agente e vittima, nelle truffe online, non costituisce una modalità della condotta prevista dalla fattispecie incriminatrice base, ma rappresenti un quid pluris che aggrava, da un lato, la posizione della vittima (dunque, “minorata“) e, dall’altro, la posizione (processuale) dell’agente (ove consapevolmente sfrutti la situazione in cui versa la vittima nell’ambito della truffa).

La vendita avviene a distanza, senza preliminari incontri, e ciò costituisce condotta che specificamente, consapevolmente e concretamente, avvantaggia il reo e indebolisce la posizione della vittima.

VP

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