Videosorveglianza sul Luogo di Lavoro: il consenso dei dipendenti non è sufficiente (Cass. Pen., Sez. III, 1733/2020)

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E’ lecito installare le telecamere sul posto di lavoro previo accordo del datore con i sindacati: non è sufficiente il consenso di tutti i dipendenti.
E’ la sezione III penale della Corte di Cassazione a stabilirlo con la pronuncia n. 1733 del 17 gennaio 2020.

Nella vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte un imprenditore, dopo aver siglato un accordo scritto con tutti i dipendenti, dotava il proprio negozio di telecamere, con la dichiarata finalità di prevenire furti e/o intrusioni.

I Giudici di Piazza Cavour, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla materia (tra le ultime Sez. III, n. 38882 del 10/4/2018; Sez. III, n. 22148 del 31/01/2017), chiarivano che sebbene il datore avesse raccolto preliminarmente il consenso scritto dei lavoratori, questo non lo dispensava dalla responsabilità penale prevista dalla normativa sul diritto del lavoro.

In particolare, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori al 1° comma prevede che:

Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.”

Pertanto la mancata codeterminazione tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali od in alternativa il mancato provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa (Direzione territoriale del Lavoro) integra la fattispecie incriminatrice individuata nella suddetta disposizione, indipendentemente dal benestare collettivo dei lavoratori.

L’assetto degli interessi che tutela la norma pertanto non può essere frutto della scelta del singolo, la cui volontà può in qualche modo essere viziata e condizionata dalle esigenze del datore di lavoro.  

La ratio è evidente: tutelare il lavoratore quale soggetto debole del rapporto di lavoro subordinato.

In tal senso, la Suprema Corte, sottolinea: “La diseguaglianza di fatto, e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro solo nel solo di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qualche modo condizionante l’assunzione.”

L’installazione in azienda di un impianto di videosorveglianza consentirebbe all’imprenditore di controllare a distanza l’attività dei propri dipendenti, ragione per cui viene previsto un sistema più rigido che richiede un bilanciamento degli interessi coinvolti.

Invero, la materia è regolata non solo dai principi e dalla norme giuslavoristiche ma anche dalla disciplina del trattamento dei dati personali nonché dai provvedimenti del Garante, nei limiti di compatibilità con il GDPR e con il Codice Privacy novellato (incluso il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010)

In conclusione, il consenso del lavoratore all’impiego di telecamere sul posto di lavoro, in qualunque forma prestato, non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato le predette apparecchiature in violazione delle prescrizioni dettate dall’art. 4 Statuto dei Lavoratori, anche se utilizzate esclusivamente per una delle finalità tipizzate dalla legge.

Pertanto, nel caso di specie, l’installazione degli impianti sul luogo lavorativo è da considerarsi illegittima e penalmente sanzionata.

VP

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